Transizione 5.0: cosa prevede la bozza del decreto attuativo


Il Governo si appresta a varare il tanto atteso decreto attuativo del piano Transizione 5.0. La bozza di testo del Ministero del made in Italy (Mimit), stando a quanto riporta il Sole 24 Ore, è infatti attualmente al vaglio del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) per il concerto. La bozza di documento che mira a incentivare gli investimenti in beni strumentali volti alla riduzione dei consumi energetici – finanziato con 6,3 miliardi di euro dal Pnrr – si compone di 23 articoli e 3 allegati.

Ma l’iter di Transizione 5.0 per ‘sbloccare’ i crediti di imposta – previsti fino al 45% per un tetto di investimento fissato a 50 milioni – non si chiuderà con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, prevista entro fine mese. Infatti seguirà a distanza di qualche settimana una circolare tecnica del Mimit con una serie di chiarimenti relativi soprattutto “al conseguimento di risparmi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi della struttura produttiva o almeno il 5% dei processi interessati dall’investimento”.

Le novità introdotte

Le prime novità introdotte possiamo ritrovarle all’interno della sezione “definizioni” della bozza del decreto attuativo:

  • Impresa di nuova costituzione: “le imprese di nuova costituzione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”, sono incluse le imprese già attive che, da meno di sei mesi, hanno modificato prodotti e servizi;
  • Struttura produttiva o processo interessato: “sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi”;
  • Scenario controfattuale: “struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato”;
  • Processo produttivo: “: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)”.

L’articolo 4, commi 3 e 4, della bozza del decreto attuativo tratta dei “progetti d’innovazione” e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla data di avvio del progetto e al completamento dello stesso. Nello specifico:

  • Data di avvio: si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Rileva, dunque, la data di effettuazione dell’ordine che, come ribadito in più occasioni, dev’essere necessariamente successiva al 1° gennaio 2024;
  • Completamento del progetto: il progetto s’intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento, ma è necessario fare una distinzione basata sulla tipologia dell’ultimo investimento:- Beni materiali e immateriali nuovi strumentali (allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232): si farà riferimento alla data di effettuazione degli investimenti secondo quanto previsto dalle regole generali sancite dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;- Investimenti F.E.R. (finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili): si considera la data di fine lavori dei medesimi beni;- Attività di formazione: fa fede la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Tutto ciò premesso, in ogni caso, la comunicazione ex post dovrà essere inviata entro (e non oltre) il 28 febbraio 2026.

Inoltre, il comma 6 dell’art. 4, stabilisce che i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024, gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione.

Un’ulteriore novità rilevante riguarda l’impossibilità di presentare più istanze contemporaneamente, infatti, le imprese potranno presentare una sola istanza per volta. Nel caso in cui il progetto di innovazione si riferisce a due o più processi interessati, occorrerà prendere come riferimenti l’intera struttura produttiva.

Linea più morbida per il DNSH

Per quanto riguarda le attività che rientrano nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) sono infatti previste due esclusioni: in primo luogo sono consentiti investimenti in quelle attività che “non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa”. Ma anche le attività che rientrano nel piano di monitoraggio sono ammesse “a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo  progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni”. C’è però un limite: restano non ammissibili gli investimenti in impianti con intensità emissiva più alta dell’80mo percentile.

Anche per quanto riguarda le esclusioni connesse alla produzione di rifiuti speciali è prevista un’eccezione analoga: sono infatti ammessi quei progetti di innovazione che “non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto” oppure “sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento”.

Scenario controfattuale e calcolo della riduzione dei consumi

Tale fattispecie riguarda le imprese di nuova costituzione per le quali non esiste uno scenario reale di riferimento precedente. La soluzione viene fornita all’articolo 9, comma 5, lettere a) e b) secondo cui rispetto a ciascun investimento devono essere individuati almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferiti agli Stati membri dell’UE e dello spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. Successivamente, dovrà essere calcolata la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.

Sommando questa media per ciascun bene oggetto dell’investimento, si otterrà lo scenario controfattuale.

Un aspetto legato al tema dell’efficientamento energetico riguarda il tema delle rinnovabili (art. 7). Oltre al fotovoltaico sono agevolabili le spese relative a:

  • I gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • I servizi ausiliari di impianto;
  • I trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • Gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Sono stati inseriti, tuttavia, alcuni importanti parametri che devono essere rispettati:

  • Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva;
  • Il costo massimo ammissibili delle spese è calcolato in euro/kW che varia a seconda della tipologia di impianto rinnovabile;
  • I beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Attività di formazione previste nel Piano Transizione 5.0

Elemento di assoluta novità all’interno del nuovo Piano Transizione 5.0, riguarda la reintroduzione (se pur in forma ridotta) delle agevolazioni connesse all’attività di formazione. La bozza del decreto attuativo definisce in modo più puntuale l’elenco delle attività ammesse. In realtà, si tratta di due elenchi separati riguardanti rispettivamente le attività di formazione su aspetti legati alla transizione green e le attività di formazione sulla transizione digitale.

In ogni caso, i progetti formativi devono avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo (minimo di 4 ore) su una delle seguenti tematiche:

  • Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
  • Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
  • Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
  • Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili)

E almeno un modulo formativo da quattro ore su:

  • integrazione digitale dei processi aziendali
  • Cybersecurity
  • Business data analyitcs
  • Intelligenza artificiale e Machine learning

Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati e comunque per un importo non superiore a 300.000€.

Per conoscere ulteriori punti del decreto, scrivi a info@theorema.eu

Immagine di una bussola su una carta nautica
Questi sono gli elementi che mettiamo a disposizione per rendere reali le potenzialità della vostra azienda.
Iniziamo un percorso insieme